Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024 (Rv. 671683-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Giudizio di cassazione - Sentenza notificata - Omessa produzione della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.
Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)