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Sez. 1, Sentenza n. 15830 del 15/12/2000 (Rv. 543336 - 01)

AZIONE POPOLARE - IN GENERE | Prevista dall'art. 7 legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni - Natura giuridica.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543336-01

AZIONE POPOLARE - IN GENERE

L'art. 7, comma primo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo sostituito dall'art. 4, comma primo, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (ora trasfuso nell'art. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nel conferire a ciascun elettore la facoltà di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, introduce una nuova forma di azione popolare di natura suppletiva o sostitutiva, l'iniziativa dell'elettore presupponendo l'inerzia del comune, il quale resta titolare della situazione sostanziale che l'azione è diretta a tutelare.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 7, Legge 03/08/1999 num. 265 art. 4, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)