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Sez. 1, Sentenza n. 7675 del 25/05/2002 (Rv. 557633 - 01)

AZIONE POPOLARE - IN GENERE | Contestazione di situazioni di incompatibilità ex art. 9 D.Lgs. 267/2000 - Art. 69 terzo comma D.Lgs. citato - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557633-01

AZIONE POPOLARE - IN GENERE

La proposizione di un'azione popolare, ex art. 9 D.Lgs. 267/2000, funzionale alla contestazione di situazioni di presunta incompatibilità di un consigliere comunale postula l'applicabilità dell'art. 69, comma terzo, del D.Lgs. citato, che, nel recepire i principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 4 giugno 1997, consente all'eletto di eliminare la situazione di incompatibilità fino al decimo giorno successivo alla notificazione del ricorso introduttivo, impedendo, per l'effetto, la dichiarazione dell'incompatibilità lamentata dall'elettore prima di detta data.

Riferimenti normativi: Legge 18/08/2000 num. 267 art. 9, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 69 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)