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Sez. L, Sentenza n. 3510 del 11/06/1985 (Rv. 441129 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - INVALIDITÀ O MORTE CONSEGUENTI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE A FAVORE DEL LAVORATORE O DEI SUPERSTITI - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA NEI GIUDIZI IN CORSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441129-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - INVALIDITÀ O MORTE CONSEGUENTI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE A FAVORE DEL LAVORATORE O DEI SUPERSTITI - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 780 DEL 1975 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA NEI GIUDIZI IN CORSO - IRRILEVANZA.*

L'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, che ha sostituito l'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di Invalidità o di morte causate da silicosi o asbestosi di gravità anche minime, associate a qualsiasi altra Forma morbosa dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio), non avendo carattere interpretativo non può avere efficacia retroattiva e non è, quindi, applicabile ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. (V 779/81, mass n 411254).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)