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Sez. 3, Sentenza n. 10883 del 04/11/1993 (Rv. 484159 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva | Chiamato in garanzia impropria - Impugnazione delle statuizioni sfavorevoli al convenuto chiamante a sua volta non impugnante - Legittimazione - Insussistenza - Impugnazione della sentenza in ordine al rapporto di garanzia - Legittimazione - Sussistenza - Oggetto.
Stato
decisa il 1993-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484159-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva

Il chiamato in garanzia impropria, che nel processo viene ad assumere la posizione di interveniente adesivo dipendente, non è legittimato, in mancanza di impugnazione della parte di quel rapporto rimasta soccombente, ad impugnare le statuizioni sfavorevoli al convenuto chiamante, aventi ad oggetto il rapporto principale, ma può impugnare la decisione solo in ordine al rapporto di garanzia, facendo valere, nell'ambito di tale rapporto, tutte le eccezioni e difese volte a dimostrare l'inesistenza, l'invalidità e l'inefficacia del titolo dell'attore principale, che a questo avrebbero potuto essere opposte dal garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)