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Sez. 1, Sentenza n. 4443 del 19/05/1997 (Rv. 504495 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata di terzo in garanzia impropria - Mancata contestazione della domanda principale da parte del chiamato - Scindibilità della causa di garanzia - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo esperendo nei suoi confronti un'azione di garanzia impropria (così qualificabile in quanto basata su un titolo contrattuale diverso rispetto a quello posto a base della domanda principale), deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini della norma sull'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione (art. 331 cod. proc. civ.), in una situazione processuale caratterizzata dalla circostanza che il chiamato non aveva esteso le sue difese alla contestazione della fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante; che l'attore non aveva proposto domande nei confronti del chiamato; che l'appello sia stato proposto dalla parte attrice in riferimento al "quantum" liquidato; che il convenuto - appellato, pur avendo ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di garanzia impropria, sia rimasto contumace nella fase di gravame, non preoccupandosi così di adempiere all'ordine di integrazione emesso dal giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)