Sez. L, Sentenza n. 5842 del 09/05/2000 (Rv. 536275 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Conferimento ai dipendenti preposti ad un settore aziendale dei poteri rappresentativi sostanziali e processuali relativamente a determinati rapporti individuati dalla natura controversa dei medesimi - Ammissibilità - Ferrovie dello Stato Spa - Contrasto di tale conferimento di poteri rappresentativi con disposizioni statutarie - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
In relazione alla necessità che al soggetto cui è conferita la rappresentanza processuale (con relativa facoltà di nomina dei difensori) sia attribuito anche il potere rappresentativo sostanziale in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, è da ritenere che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza processuale, dal legale rappresentante di una società ai dirigenti preposti ad un settore aziendale, quali, nella specie, quello degli affari legali, presuppone un assetto organizzativo interno tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei suddetti procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore di essere oggetto di controversia; il conferimento di poteri sostanziali e processuali in relazione a tali rapporti, accomunati e individuati dalla natura controversa, non comporta un conferimento indiscriminato del potere rappresentativo, in quanto è pur sempre limitato ad un ben determinato numero di affari, identificabile in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, e pertanto, con particolare riguardo, nella specie, all'organizzazione delle Ferrovie dello Stato SpA, non reca alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di Amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (in quanto tale potere non resta attribuito a terzi nella sua integralità; ma solo limitatamente ad alcuni affari), né alla regola (stabilita, per le Ferrovie dello Stato, dallo stesso Consiglio di Amministrazione) della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)