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Sez. U, Sentenza n. 17943 del 05/08/2009 (Rv. 609286 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Giurisdizione esclusiva a carattere generale - Limiti - Controversie in tema di contributi di bonifica - Inclusione.
Stato
decisa il 2009-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609286-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di contenzioso tributario, l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che configura la giurisdizione tributaria come giurisdizione esclusiva a carattere generale, che si radica in base alla materia, e si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata - tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora - comporta la devoluzione alle commissioni tributarie anche delle controversie aventi ad oggetto il pagamento dei contributi di bonifica nelle quali il contribuente deduca l'intervenuta decadenza dell'ente impositore e del concessionario per inosservanza dei termini di notificazione della cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)