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Sez. 6, Sentenza n. 38351 del 29/05/2014 Ud. (dep. 18/09/2014) Rv. 260140 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Reato permanente - Diniego - Motivazione - Riferimento alla persistenza della condotta delittuosa - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260140-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio non può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con il mero riferimento alla persistenza della condotta criminosa, a meno che i profili fattuali della vicenda non siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione "per implicito". (Nella specie, la Corte, pronunciandosi con riferimento al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha ritenuto carente la motivazione fondata esclusivamente sul richiamo alla permanenza quando dal testo della sentenza si evinceva che questa si era interrotta dopo un anno dall'avvio della condotta omissiva, in relazione ad una delle due figlie dell'imputato, divenuta maggiorenne).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)