Sez. 3 - , Sentenza n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019) Rv. 276041 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO | Diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna - Motivazione implicita in quella relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche – Legittimità -Valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. – Necessità.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO
Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen.(Vedi n.7794/1989, Rv. 181431 e n.8308/1984, Rv. 166005; Conf. n. 1540/1969, Rv. 110826).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)