Sez. L, Sentenza n. 1578 del 21/02/1985 (Rv. 439563 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI EFFETTUARE UNA PRESTAZIONE PER INIDONEITÀ DERIVANTE DA MALATTIA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER INIDONEITÀ FISICA - DIVIETO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI EFFETTUARE UNA PRESTAZIONE PER INIDONEITÀ DERIVANTE DA MALATTIA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER INIDONEITÀ FISICA - DIVIETO - LIMITI.*
Nel caso in cui il lavoratore rifiuti di effettuare una specifica prestazione lavorativa rientrante nelle mansioni assegnategli dal datore di lavoro e giustifichi il suo atteggiamento allegando di essere affetto da una malattia che lo rende inidoneo allo espletamento di tale prestazione, il datore di lavoro non può validamente recedere dal rapporto per inidoneità fisica del lavoratore rispetto alle mansioni collegate alla qualifica dallo stesso rivestita, sino a quando la natura e la durata dell'infermità del lavoratore non siano ritenute incompatibili con la causa giuridica del rapporto di lavoro mediante lo strumento dettato dallo art. 5 della legge n. 300 del 1970, ossia mediante l'accertamento tecnico-legale compiuto dagli enti pubblici competenti. (V 450/84, mass n 432678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)