Sez. L, Sentenza n. 450 del 18/01/1984 (Rv. 432678 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - PER SOPRAVVENUTA INABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN POSTO CON MANSIONI COMPATIBILI CON LE ATTITUDINI E LE POSSIBILITÀ DELL'AGENTE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO DELL'AZIENDA - OGGETTO - NORME PATTIZIE CIRCA LA NECESSITÀ DI PREVENTIVO E PERIODICO ESAME CONGIUNTO DEI POSTI DISPONIBILI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO - PER SOPRAVVENUTA INABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN POSTO CON MANSIONI COMPATIBILI CON LE ATTITUDINI E LE POSSIBILITÀ DELL'AGENTE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO DELL'AZIENDA - OGGETTO - NORME PATTIZIE CIRCA LA NECESSITÀ DI PREVENTIVO E PERIODICO ESAME CONGIUNTO DEI POSTI DISPONIBILI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
A differenza di quanto stabilito per il rapporto di lavoro ordinario in cui la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore all'Esercizio delle mansioni legittimamente attribuitegli ex art. 2103 cod. civ. giustifica di per sè il licenziamento - l'Esercizio della facoltà di esonero dal servizio dell'agente ferrotramviario di ruolo divenuto inabile alle funzioni proprie della qualifica è subordinato all'indisponibilità di posti implicanti l'Esercizio di mansioni compatibili con le attitudini e condizioni dell'agente, purché vi sia il gradimento di questi rispetto all'attribuzione di uno di tali posti e, pertanto, configurando la sussistenza del detto posto una circostanza impeditiva dell'Esercizio della suddetta facoltà, l'Onere di fornirne la prova incombe sul lavoratore, mentre l'azienda è tenuta esclusivamente a dimostrare il presupposto del disposto licenziamento, consistente nell'avvenuto accertamento, attraverso lo speciale procedimento garantistico all'uopo previsto, della sopravvenuta inabilità, senza che - a fini del licenziamento stesso - rilevino norme pattizie (nella specie l'art. 3 del C.C.n.L. 23 luglio 1976) circa la necessità di preventivo e periodico esame congiunto, da parte delle aziende e delle rappresentanze sindacali, dei posti eventualmente disponibili per l'assegnazione a diversa qualifica di lavoratori divenuti temporaneamente o permanentemente inabili, ove le stesse abbiano contenuto solo programmatico del lavoro aziendale ma non comportino limiti di procedibilità ai diritti processuali delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)