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Sez. 6, Sentenza n. 13713 del 12/02/2026 Ud. (dep. 15/04/2026) Rv. 289779-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Valutazione demandata al giudice dell'impugnazione - Natura bifasica del giudizio - Sussistenza - Contenuto - Indicazioni.
Stato
decisa il 2026-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289779-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, il giudice, ove nelle more sia intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, è tenuto a svolgere un giudizio bifasico, valutando "in primis", con cognizione piena, i motivi di impugnazione agli effetti penali, in funzione della verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento nel merito, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e pronunciando poi, in esito all'esclusione di tale possibilità e alla declaratoria di prescrizione, le statuizioni civili alla stregua della regola processualcivilistica del "più probabile che non", a norma degli artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)