Sez. 2, Sentenza n. 9782 del 06/03/1980 Ud. (dep. 23/09/1980) Rv. 146062 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - MANCATA MOTIVAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DEDOTTO OD OMESSA MOTIVAZIONE - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - MANCATA MOTIVAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DEDOTTO OD OMESSA MOTIVAZIONE - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO.*
La violazione dell'art 497 cod proc pen e conseguentemente dell'art 185 n 3 stesso codice, sussiste solo quando la prova addotta per giustificare l'impedimento dell'imputato non sia stata dal giudice presa in esame o il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio sia immotivato. Quando, invece, tale prova (nella specie consistente in un certificato medico) sia stata valutata negativamente, ma la relativa ordinanza sia adeguatamente motivata, l'apprezzamento del giudice non incide sulla legittimita della dichiarazione di contumacia, e non soltanto deve in tale situazione escludersi la nullita prevista dal citato art 185 n 3, ma deve anche ritenersi non soggetto a impugnazione il relativo provvedimento, sia per quanto riguarda la veridicita, sia per cio che attiene alla gravita dell'impedimento. (Conf mass n 145622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)