Sez. 1, Sentenza n. 24157 del 25/10/2013 (Rv. 628203 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Gestione liquidatoria delle Usl - Regione Campania - Credito dei farmacisti - Esigibilità - Emissione del mandato di pagamento - Necessità - Luogo di pagamento - Sede dell'ufficio di tesoreria - Sussistenza - Possibile indicazione del c/c su cui eseguire i pagamenti - Trasformazione dell'obbligazione in "portable" - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Con riguardo alle somme dovute dalle Unità sanitarie locali della Regione Campania (e, per esse, dalla subentrata Gestione liquidatoria) ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, secondo le quali occorre un mandato di pagamento e il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l'ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, considerato che le USL affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375. Non si applica quindi la norma contenuta nell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza; né a diversa conclusione può pervenirsi alla luce della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n. 63, in quanto la previsione in essa contenuta - secondo cui il mandato di pagamento può contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possono chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente - è dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 5, Legge Reg. Campania 11/11/1980 num. 63 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)