Sez. 3, Sentenza n. 9918 del 26/04/2010 (Rv. 612489 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Debito nei confronti di farmacista per le prestazioni erogate agli assistiti - Luogo di adempimento - Riferimento all'Ufficio di tesoreria delegato al pagamento - Necessità - Gestione liquidatoria di ex USL della Regione Campania - Mora "ex re" - Configurabilità - Esclusione - Distinte riepilogative mensili - Invio - Valore di costituzione in mora - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l'ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, ai sensi dell'art. 420 del r.d. n. 827 del 1924, mentre non si applica la norma contenuta nell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza; né a diversa conclusione può pervenirsi per le fattispecie alle quali si applica la legge reg. Campania 11 novembre 1980, n. 63, in quanto la previsione in essa contenuta che il mandato di pagamento possa contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possano chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente è dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1219, n. 1, cod. civ., per la costituzione in mora della USL (e, per essa, della subentrata Gestione liquidatoria) non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo, ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento, e tale non può essere considerato l'invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l'onere di inoltrare entro il quattordicesimo giorno di ogni mese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 68 com. 2, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 417, Testo Unico 03/03/1934 num. 383 art. 96, Testo Unico 03/03/1934 num. 383 art. 325, Legge Reg. Campania 11/11/1980 num. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)