Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 19/11/1982 Ud. (dep. 18/04/1983) Rv. 158432 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NATURA CRIMINOLOGICA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NATURA CRIMINOLOGICA.*
Le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte nel nostro ordinamento - come fu espressamente chiarito nella relazione ministeriale che accompagnava il disegno di legge di riforma - per mitigare, in relazione a circostanze non contemplate specificamente dalla legge, le pene, giudicate troppo aspre e di formale e rigida applicazione, previste per i singoli reati dal codice rocco ed esse segnano una importante tappa nel cammino legislativo teso alla individualizzazione della sanzione, consentendo al giudice di adeguare e meglio graduare, in concreto, la risposta dell'ordinamento sia alle specifiche, irripetibili modalità, obiettive e soggettive, del fatto storico costituito dal singolo reato, che alle peculiari caratteristiche della personalità del suo autore.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)