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Sez. 1, Sentenza n. 8280 del 15/06/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160681 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - RATIO - CRITERI DI APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160681-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - RATIO - CRITERI DI APPLICABILITÀ.*

Il ripristino delle circostanze attenuanti generiche è stato dettato - come risulta dalla relazione ministeriale che accompagnava il relativo disegno di legge - allo scopo di fornire al giudice il mezzo di rendere meno gravi le pene stabilite dal codice penale, che furono ritenute troppo rigorose. Da ciò risulta che la attenuante può concedersi solo quando anche la pena minima possa sembrare eccessiva con riferimento alla entità del fatto ed alla personalità dell'imputato. (V mass n 158432; (V mass n 158433).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 288 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)