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Sez. U, Ordinanza n. 13178 del 14/05/2024 (Rv. 671130-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Finalità - Interesse alla decisione - Definitività dei provvedimenti amministrativi - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671130-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione è finalizzato ad ottenere una pronuncia definitiva e vincolante volta ad identificare la giurisdizione cui spetta la decisione della causa. Conseguentemente, ai fini della valutazione dell'interesse alla decisione, la definitività (o meno) degli atti amministrativi relativi alla vicenda è irrilevante. (In applicazione del principio, la S.C. - in un'azione volta al risarcimento, da parte degli enti pubblici convenuti, dei danni per immissioni acustiche intollerabili - ha escluso l'inammissibilità del proposto regolamento, eccepita dalla P.A. per il fatto che gli atti amministrativi emanati si erano ormai cristallizzati per mancanza di impugnazione).

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)