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Sez. U - , Ordinanza n. 31014 del 07/11/2023 (Rv. 669399 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Sopravvenuta decisione di merito - Carenza di interesse della decisione sul regolamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669399-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, l'interesse alla decisione della Corte di cassazione non viene meno ove, successivamente alla proposizione del regolamento, venga emessa, da parte del giudice di merito, la sentenza, che va considerata come resa a cognizione sommaria e, se passata in giudicato, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione del giudice che l'ha pronunciata, all'esito della definizione del regolamento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sul giudizio di impugnazione dell'atto con cui la P.A. aveva approvato parzialmente un progetto esecutivo di appalto, sebbene fosse stato definito il separato giudizio nel quale l'appaltatore aveva chiesto al g.o. il risarcimento dei danni patiti per il ritardo nell'approvazione del progetto medesimo).

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)