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Sez. 2, Sentenza n. 2182 del 27/06/1968 (Rv. 334372 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI - CONDIZIONI- EFFETTI - PROVA TESTIMONIALE AMMESSA NELLA FASE UNIFICATA - AMMISSIBILITA IN APPELLO DI ULTERIORE PROVA TESTIMONIALE - NOVITA DELLA PROVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334372-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FORME DI INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - LE DUE FASI DEL GIUDIZIO - UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI - CONDIZIONI- EFFETTI - PROVA TESTIMONIALE AMMESSA NELLA FASE UNIFICATA - AMMISSIBILITA IN APPELLO DI ULTERIORE PROVA TESTIMONIALE - NOVITA DELLA PROVA - NECESSITA.*

Nei procedimenti possessori, le due fasi -una a carattere sommario che si esaurisce con l'eventuale emissione di procedimenti immediati, l'altra che si svolge nelle forme del processo ordinario di cognizione- non sono rigidamente legate da un vincolo di successione inderogabile di guisa che, ove non si presenti l'opportunita di prendere misure cautelari immediate e provvisorie, o sia superflua l'istruzione sommaria, e possibile unificare le due fasi, procedere senz'altro, in contraddittorio, alla trattazione della causa, e ammettere i mezzi istruttori formalmente chiesti dalle parti salvo emanare eventualmente nel corso del giudizio quei provvedimenti cautelari la cui ulteriore sorte rimane sempre subordinata alla sentenza che chiude il procedimento. La prova testimoniale, formalmente raccolta nella fase cosi unificata del procedimento possessorio, anche se cronologicamente anteriore all'emissione di provvedimenti cautelari, deve considerarsi tale a tutti gli effetti. Ne consegue che, stante il divieto di spezzare nelle varie fasi dell'iter processuale l'unita e la contestualita della prova testimoniale, questa puo essere ammessa in appello solo quando sia davvero nuova. (V. 1801-67, massima n. 328677).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)