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Sez. 2, Sentenza n. 600 del 28/02/1972 (Rv. 356645 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE - DIFFERENZA - UNIFICAZIONE TOTALE O PARZIALE DI ESSE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356645-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE - DIFFERENZA - UNIFICAZIONE TOTALE O PARZIALE DI ESSE - AMMISSIBILITA.*

Il procedimento possessorio si svolge normalmente in due fasi. Nella prima il pretore - assunte, quando occorra, sommarie informazioni - puo dare immediatamente, con decreto, i provvedimenti necessari che, successivamente, con ordinanza puo confermare, modificare o revocare nel contraddittorio delle parti, ma puo anche ordinare la citazione delle parti interessate, sia pure ad ora fissa, ed, in questa ipotesi, pronunciare con ordinanza i provvedimenti richiesti dall'urgenza del caso. Solo nella seconda fase, in cui si svolge la vera e propria trattazione della causa, e possibile una statuizione di merito col carattere della definitivita, che a tale statuizione inerisce, mentre i provvedimenti emanati nella prima fase rivestono natura meramente strumentale e provvisoria e non possono, in nessun caso, pregiudicare la decisione della causa. Le due fasi del procedimento possessorio non sono, tuttavia, rigidamente legate da un vincolo di successione necessaria ed inderogabile, ma possono essere unificate totalmente o parzialmente dal pretore quando egli ritenga che sussistano gia gli elementi per provvedere in via definitiva sulla controversia possessoria. (Conf 155'69, mass n 338072; 2182'68, mass n 334372).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)