Sez. U, Sentenza n. 496 del 19/02/1972 (Rv. 356475 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RICORSO PER CASSAZIONE - ORDINANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - MORTE DEL DOMICILIATARIO PRESSO IL QUALE IL RICORRENTE AVEVA ELETTO DOMICILIO IN ROMA - NOTIFICAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RICORSO PER CASSAZIONE - ORDINANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - MORTE DEL DOMICILIATARIO PRESSO IL QUALE IL RICORRENTE AVEVA ELETTO DOMICILIO IN ROMA - NOTIFICAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE - LEGITTIMITA.*
L'ordinanza della Corte di Cassazione, che, nell'udienza fissata per la discussione del ricorso, abbia disposto la integrazione del contraddittorio, e bene e ritualmente notificata presso la cancelleria della Corte medesima, nell'ipotesi che il domicilio eletto in Roma dal ricorrente sia venuto meno in seguito alla morte (attestata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica - facente fede fino a prova contraria - dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione) del domiciliatario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)