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Sez. 1, Sentenza n. 3090 del 11/05/1981 (Rv. 413656 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - COMUNICAZIONE - TRASFERIMENTO, SENZA AVVISO ALLA CANCELLERIA, DEL DOMICILIO ELETTO NEL RICORSO - COMUNICAZIONE PRESSO LA STESSA CANCELLERIA DELLA CORTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413656-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - COMUNICAZIONE - TRASFERIMENTO, SENZA AVVISO ALLA CANCELLERIA, DEL DOMICILIO ELETTO NEL RICORSO - COMUNICAZIONE PRESSO LA STESSA CANCELLERIA DELLA CORTE - VALIDITA.*

L'elezione di domicilio in Roma, prevista dall'art 366, secondo comma, cod proc civ, deve considerarsi tamquam non esset nell'ipotesi in cui il domicilio eletto sia trasferito altrove senza che ne sia dato avviso alla cancelleria non essendo tale ufficio tenuto ad alcuna attivita diretta ad individuare l'ubicazione, eventualmente ancora in Roma, del nuovo domicilio, sicche, in tale ipotesi, la comunicazione dell'udienza di discussione, prescritta dall'art 377, secondo comma, cod proc civ, va effettuata presso la stessa cancelleria della suprema Corte, in applicazione analogica dell'art 366, secondo comma, citato. (V 5384/80, mass n 409265; (V 2479/74, mass n 370905; (V 496/72, mass n 356475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)