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Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 14/05/1969 (Rv. 340617 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - EMENDATIO LIBELLI - DIFFERENZE - RICHIAMO DI NORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIAMENTE INVOCATA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340617-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - EMENDATIO LIBELLI - DIFFERENZE - RICHIAMO DI NORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIAMENTE INVOCATA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*

Costituisce modificazione non consentita dal codice di rito, e cioe domanda nuova, quella che, esorbitando dall'ambito dell'originario petitum, e, spostando in modo radicale i termini della controversia, introduca nel processo un tema di indagine e di decisione completamente diverso da quello prospettato nell'atto introduttivo del giudizio. Deve, al contrario ritenersi semplice emendatio libelli, consentita anche in appello, la modificazione che non importi variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e non aggiunga o sostituisca al bene della vita controverso, come specificato nell'atto di citazione un diverso oggetto della pretesa. Pertanto non puo ravvisarsi una domanda nuova nel semplice richiamo, fatto nel corso del giudizio, ad una disposizione di legge (art.882 cod.civ.) diversa da quella (art.883 cod.civ.) menzionata nell'atto introduttivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 883, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 882, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)