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Sez. 2, Sentenza n. 3520 del 27/10/1969 (Rv. 343680 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - ALIENAZIONE DI BENE EREDITARIO COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COEREDI - DOMANDA DI CONDANNA DEL MEDESIMO AL PAGAMENTO DI UNA PARTE DEL PREZZO - RICHIESTA, IN SEDE DI CONCLUSIONI, DI IMPUTAZIONE ALLA QUOTA DEL COEREDE DI DETTO PREZZO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343680-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - ALIENAZIONE DI BENE EREDITARIO COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COEREDI - DOMANDA DI CONDANNA DEL MEDESIMO AL PAGAMENTO DI UNA PARTE DEL PREZZO - RICHIESTA, IN SEDE DI CONCLUSIONI, DI IMPUTAZIONE ALLA QUOTA DEL COEREDE DI DETTO PREZZO - AMMISSIBILITA.*

La mutatio libelli, non consentita dal codice di rito, ricorre quando, nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado, sia innovato l'oggetto della pretesa o sia introdotto nel processo, attraverso la immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'Azione, un tema di indagine e, quindi, di decisione completamente nuovo perche fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio. Pertanto, non mutatio libelli in ipotesi che, alla originaria domanda di condanna di un coerede, che abbia anticipatamente venduto beni ereditari, al pagamento della quota di prezzo ricavato spettante agli altri coeredi, in Sede di precisazione delle conclusioni nell'udienza di rimessione al collegio gli attori abbiano chiesto che il coerede -venditore imputasse alla sua quota la parte di prezzo di cui sopra, restando immutato nel suo titolo e nel suo ammontare il debito. (Conf sulla prima parte, 1948-67, massima n 328909 V 1670-69, massima n 340617).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)