Sez. U, Sentenza n. 3818 del 03/08/1978 (Rv. 393378 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIE PROMOSSE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CRITERI APPLICABILI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIE PROMOSSE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CRITERI APPLICABILI.*
Al fine della giurisdizione del giudice italiano rispetto allo straniero, su domanda inerente a rapporti obbligatori, le Disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n 804, non sono applicabili con riguardo alle controversie instaurate prima della data della loro entrata in vigore in Italia (1 febbraio 1973), rispetto alle quali, pertanto, sono operanti esclusivamente i criteri fissati dall'art 4 n 2 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 3, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 62, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)