Sez. U, Sentenza n. 5985 del 22/11/1984 (Rv. 437652 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROROGA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN FAVORE DEL GIUDICE STRANIERO PATTUITA EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE - PREVALENZA SUI CRITERI EX ARTT. 2 E 5 DELLA MEDESIMA - PREVALENZA ANCHE SULLA COSIDDETTA PROROGA TACITA EX ART. 18 STESSA CONVENZIONE - ESCLUSIONE - "PROROGA TACITA" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VERIFICAZIONE DI ESSA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - EFFETTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROROGA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN FAVORE DEL GIUDICE STRANIERO PATTUITA EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE - PREVALENZA SUI CRITERI EX ARTT. 2 E 5 DELLA MEDESIMA - PREVALENZA ANCHE SULLA COSIDDETTA PROROGA TACITA EX ART. 18 STESSA CONVENZIONE - ESCLUSIONE - "PROROGA TACITA" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VERIFICAZIONE DI ESSA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - EFFETTI.*
Nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile con riguardo alle controversie promosse dopo la data della sua entrata in vigore in Italia (1 febbraio 1973) per effetto della legge di ratifica 21 giugno 1971 n. 804 (ancorché inerenti a rapporti contrattuali sorti anteriormente), la proroga della Competenza giurisdizionale in favore del giudice straniero, che sia stata pattuita ai sensi e nelle forme previste dall'art. 17 di detta convenzione, prevale sui criteri di collegamento previsti dai precedenti artt. 2 e 5, ma non anche sulla cosiddetta proroga tacita di cui al successivo art. 18 (sent. Della Corte di giustizia della CEE 24 giugno 1981 in causa 150/80). Questa deve ravvisarsi quando il convenuto, costituendosi davanti al giudice adito, non ne contesti la giurisdizione, ovvero sollevi contestazioni in proposito solo in aggiunta ad altre deduzioni difensive, in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la soluzione non in via subordinata rispetto alla questione di giurisdizione, ma in via prioritaria (sent. Della Corte di giustizia della CEE 22 ottobre 1981 in causa 27/81, 31 marzo 1982 in causa 25/81 e 14 luglio 1983 in causa 201/82). Ne consegue che, verificatasi tale proroga tacita in favore della giurisdizione del giudice italiano, la giurisdizione medesima non può essere esclusa in base alla clausola contrattuale che preveda la devoluzione della controversia al giudice straniero. (V 3818/78, mass n 393378).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 18, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)