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Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 05/05/1969 (Rv. 340333 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - NOZIONE - CONTINUITA - NEL RAPPORTO DI LAVORO SALTUARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340333-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - NOZIONE - CONTINUITA - NEL RAPPORTO DI LAVORO SALTUARIO - CONDIZIONI.*

Il requisito della collaborazione nel rapporto di lavoro subordinato si ha quando taluno pone le sue prestazioni in modo continuativo e sistematico a servizio dell'impresa, inserendosi nell'organizzazione tecnica ed amministrativa della stessa, non essendo sufficiente una generica partecipazione all'attivita dell'impresa. Quando il lavoro e saltuario, affinche sussista l'ipotesi di continuita, occorre che tra una prestazione e l'altra il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro. (V. 361-67, massima n. 326246 3082-63 1923-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)