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Sez. L, Sentenza n. 304 del 25/01/1975 (Rv. 373530 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONTINUITA - CONDIZIONI - LAVORO AGRICOLO - FATTORE DI CAMPAGNA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373530-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONTINUITA - CONDIZIONI - LAVORO AGRICOLO - FATTORE DI CAMPAGNA - CONFIGURABILITA.*

In tema di lavoro subordinato, per la continuita del rapporto non e indispensabile che l'opera sia prestata senza interruzione e con orario stabilito, ne che tutta l'attivita del lavoratore sia posta a disposizione di un determinato datore di lavoro, essendo sufficiente, invece, la persistenza nel tempo dell'Obbligo giuridico del lavoratore stesso di effettuare in favore del datore di lavoro determinate prestazioni col vincolo della subordinazione. Basta, cioe, che l'Obbligo di porre a disposizione la propria opera non venga meno durante gli eventuali intervalli tra le prestazioni e che possa escludersi il carattere autonomo dell'opera. Il carattere della continuita ricorre nell'attivita dell'agente-fattore preposto all'impresa agricola, pur essendo la sua attivita condizionata nel suo svolgimento dal ritmo delle stagioni e delle coltivazioni. (V 1505/69, mass n 340333).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)