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Sez. 3, Sentenza n. 5695 del 03/03/1982 Ud. (dep. 08/06/1982) Rv. 154142 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ASSOLUZIONE DELLA PERSONA FAVORITA PER INSUFFICIENZA DI PROVE - SUSSISTENZA DEL FAVOREGGIAMENTO.*
Stato
decisa il 1982-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154142-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ASSOLUZIONE DELLA PERSONA FAVORITA PER INSUFFICIENZA DI PROVE - SUSSISTENZA DEL FAVOREGGIAMENTO.*

Sussiste il delitto di favoreggiamento personale anche quando la persona aiutata venga assolta per insufficienza di prove. Infatti il termine "aiuta" contenuto nell'art. 378 cod. pen. ha un significato comprendente nella sua lata accezione la rappresentazione di ogni atteggiamento, così di Azione come di omissione, diretto alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona in guisa da eludere l'investigazione; in tale concetto rientra anche il comportamento di colui che si rifiuti di fornire nel corso delle indagini notizie essenziali per la identificazione del colpevole e per la ricostruzione del fatto. (V mass n 111361).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)