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Sez. 3, Sentenza n. 978 del 10/02/1990 (Rv. 465267 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI GIÀ FATTE VALERE IN APPELLO - RIPRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE DEDOTTE A SOSTEGNO DI ESSE - ONERE DELLA PARTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465267-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI GIÀ FATTE VALERE IN APPELLO - RIPRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE DEDOTTE A SOSTEGNO DI ESSE - ONERE DELLA PARTE - INSUSSISTENZA.*

La parte, che, a seguito dell'accoglimento del proprio ricorso per Cassazione, abbia riproposto in Sede di rinvio le domande, difese ed eccezioni già fatte valere con l'atto d'appello, non ha anche l'Onere di ripresentare le istanze istruttorie pure dedotte in appello a sostegno delle sue richieste di merito, dovendosi in tal caso considerare operante il principio, che per il giudizio di appello si desume dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo il quale l'Onere di riproporre le domande ed eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di primo grado perché ritenute assorbite non riguarda anche le istanze istruttorie, giacché queste si intendono implicitamente richiamate con la riproposizione delle domande ed eccezioni a sostegno delle quali sono state formulate. (V 3285/86, mass n 446271).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)