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Sez. 2, Sentenza n. 3285 del 19/05/1986 (Rv. 446271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - ESTENSIONE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - ESTENSIONE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La norma dell'art. 346 cod. proc. civ., per la quale le domande ed eccezioni non accolte o non esaminate perché ritenute assorbite dal giudice di primo grado devono essere riproposte in appello, non riguarda anche le istanze istruttorie in quanto queste S'intendono implicitamente richiamate con la riproposizione delle domande ed eccezioni a sostegno delle quali sono state formulate. Tuttavia, ove le istanze istruttorie espressamente richiamate in appello non siano ribadite nelle conclusioni definitive, esse S'intendono abbandonate, salvo che dal comportamento della parte non si desuma una sua diversa volontà. (V 439/80, mass n 403808; (V 4960/79, mass n 401615; (V 2817/78, mass n 392241; (V 547/78, mass n 389857; (V 4025/76, mass n 382686; (V 3075/73, mass n 366813).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)