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Sez. 3, Sentenza n. 828 del 10/02/1981 (Rv. 411313 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - DECORSO DEL TRIENNIO DALL'ACQUISTO - NECESSITA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - INNOVAZIONE EX ART 2 QUATER DELLA LEGGE N 351 DEL 1974 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411313-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - DECORSO DEL TRIENNIO DALL'ACQUISTO - NECESSITA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - CONFIGURABILITA - INNOVAZIONE EX ART 2 QUATER DELLA LEGGE N 351 DEL 1974 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

L'art 2 quater della legge 12 agosto 1974 n 351, che stabilisce espressamente la sostituzione del primo comma dell'art 7 della legge 23 maggio 1950 n 253, con un nuovo testo normativo, secondo cui il decorso del termine di tre anni dall'acquisto dell'immobile per atto tra vivi non si configura piu come condizione dell'Azione, bensi come presupposto processuale della domanda di cessazione della proroga legale del contratto di locazione, la quale percio e improponibile se tale termine non sia interamente decorso al momento della instaurazione del giudizio, non e suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non meramente interpretativa della disciplina precedentemente in vigore. (Conf 512/77, mass n 384062).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)