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Sez. 1, Sentenza n. 3653 del 15/12/1971 (Rv. 355397 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE ELETTORALI PREVISTE DALLA LEGGE N 1147 DEL 1966 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DISPOSTA DALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355397-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE ELETTORALI PREVISTE DALLA LEGGE N 1147 DEL 1966 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DISPOSTA DALLA LEGGE N 742 DEL 1969 - APPLICABILITA.*

In difetto di un'espressa disposizione legislativa, le cause elettorali previste dalle legge 23 dicembre 1966, n 1147 non possono ritenersi comprese fra quelle in ordine alle quali, per effetto dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale disposta dall'art 1 di questa ultima legge.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)