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Sez. 3, Sentenza n. 1951 del 21/06/1971 (Rv. 352529 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - PRONUNZIA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ISTANZA PER LA RISOLUZIONE DI DIRITTO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352529-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - PRONUNZIA D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ISTANZA PER LA RISOLUZIONE DI DIRITTO - INSUFFICIENZA.*

Il giudice adito per la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art 1454 cod civ non puo, una volta disconosciuta la esistenza delle condizioni per la relativa declaratoria, pronunciare d'ufficio e senza apposita istanza di parte la risoluzione giudiziale, ancorche siano sussistenti le condizioni per una pronuncia del genere. (Conf 4389'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)