Sez. 2, Sentenza n. 4535 del 18/05/1987 (Rv. 453231 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - MANCATO ADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ DI ESPRESSA DOMANDA - PRONUNCIA DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - MANCATO ADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ DI ESPRESSA DOMANDA - PRONUNCIA DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ.*
La diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 cod. civ. ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nella esecuzione del contratto, mettendo sull'avviso l'inadempiente che l'altra parte non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo della prestazione dovutale e che ha già scelto la via della risoluzione del contratto per il caso che di inutile decorso del termine fissato. Da ciò consegue che il termine contenuto nella diffida ha carattere essenziale in relazione agli effetti che la legge riconnette alla sua inosservanza e che soltanto al creditore, nel cui esclusivo interesse l'essenzialità è posta, è rimessa la valutazione della convenienza di far valere l'inutile decorso di quel termine. Pertanto, la espressione "risoluto di diritto" adoperata nell'ultimo comma del citato art. 1454 cod. civ. significa soltanto che la pronuncia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativa della risoluzione stessa e non già che il giudice vi possa provvedere di ufficio senza che vi sia stata apposita domanda del creditore, giacché l'effetto risolutorio rimane comunque nella libera disponibilità di quest'ultimo. (V 5919/79, mass n 402596; (V 1890/79, mass n 398282; (V 1951/71, mass n 352529; (Conf 1637/71, mass n 352070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)