diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4688 del 23/09/1996 Cc. (dep. 04/10/1996) Rv. 205702 - 01

Sicurezza pubblica - In genere | Divieto di accesso a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche - Prescrizione, a chi ne è colpito, di comparire in un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento delle competizioni - Competenza per la convalida - È esclusivamente del G.I.P. della Pretura ove ha sede l'ufficio che ha imposto le prescrizioni - Deducibilità dell'incompetenza mediante ricorso per cassazione - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205702-01

Sicurezza pubblica - In genere

La convalida, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, del provvedimento con il quale siano state imposte le prescrizioni previste dal precedente comma secondo del medesimo articolo, appartiene esclusivamente al giudice per le indagini preliminari della pretura nel cui circondario ha sede l'ufficio di polizia che ha imposto le dette prescrizioni, anche se i fatti che hanno dato luogo a queste ultime sono stati commessi in altro circondario. Ove l'ordinanza di convalida sia pronunciata da giudice incompetente, ciò dà luogo a violazione di legge denunciabile con ricorso per cassazione e comportante l'annullamento dell'ordinanza medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. B, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)