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Sez. 4, Sentenza n. 3874 del 28/11/1995 Cc. (dep. 20/12/1995) Rv. 203619 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - In genere | Provvedimento del questore adottato ai sensi dell'art. 6, comma primo e secondo, legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio, n. 45 - Convalida - Competenza - del Giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale in cui ha sede l'ufficio di questura - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203619-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - In genere

Competente a convalidare il provvedimento del questore adottato ai sensi dell'art. 6 comma primo e secondo, legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 45, è esclusivamente il giudice presso la pretura circondariale in cui ha sede l'ufficio di questura, atteso che quest'ultimo deve comunicare al P.M. presso tale pretura l'adozione delle prescrizioni previste dal comma secondo dell'art. 6 detto. La convalida, pertanto, dal citato organo deve essere richiesta al giudice presso il quale è costituito, vale a dire al giudice delle indagini preliminari presso la pretura del capoluogo di provincia, essendo le questure uffici aventi una competenza territoriale coincidente con i confini della provincia, senza che rilevi la commissione del fatto nel circondario di altra pretura esistente nell'ambito della provincia ovvero la residenza dell'interessato in tale luogo. (Nella fattispecie, il provvedimento del questore di Napoli era stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Torre Annunziata - La Corte di Cassazione ha ritenuto la competenza, a provvedere alla convalida del giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Napoli).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1994 num. 717 art. 1 CORTE COST., Legge 24/02/1995 num. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)