Sez. 3, Sentenza n. 25238 del 14/12/2010 (Rv. 615163 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Proprietario del veicolo assicurato - Inclusione - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis"), deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario - a norma dell'art. 23 della stessa legge n. 990 - il responsabile del danno, che va individuato nel proprietario del veicolo assicurato indicato come responsabile del fatto.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1990 num. 990 art. 18, Legge 24/12/1990 num. 990 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)