Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007 (Rv. 599200 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Proprietario del veicolo assicurato - Inclusione - Fondamento - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Integrazione - Necessità - Fondamento - Condizioni.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI
In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969, n. 990 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che ove l'azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere "utiliter" data.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1990 num. 990 art. 18, Legge 24/12/1990 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)