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Sez. 6, Sentenza n. 4897 del 18/01/1983 Ud. (dep. 26/05/1983) Rv. 159223 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - NORME PREVISTE PER L'USO DI SFARINATI NELLA PRODUZIONE DELLA PASTA - MEDESIMA OGGETTIVITÀ GIURIDICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159223-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - NORME PREVISTE PER L'USO DI SFARINATI NELLA PRODUZIONE DELLA PASTA - MEDESIMA OGGETTIVITÀ GIURIDICA - ESCLUSIONE.*

Il reato di frode in commercio e quello relativo alla violazione delle regole emanate nell'uso di sfarinati per la produzione della pasta, riguardano due oggetti giuridici diversi; la norma di cui all'art. 515 cod. pen. tutela l'interesse degli acquirenti alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le altre Disposizioni tutelano l'interesse pubblico alla regolarità nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione. (V mass n 141032).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Legge 04/07/1967 num. 580 art. 28 CORTE COST., Legge 04/07/1967 num. 580 art. 36 CORTE COST., Legge 04/07/1967 num. 580 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)