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Sez. 1, Sentenza n. 2239 del 11/04/1995 Cc. (dep. 22/05/1995) Rv. 201288 - 01

Stupefacenti - In genere | Reati in materia di stupefacenti - Determinazione della pena ai fini dell'applicazione di misure cautelari - Fatti commessi sotto la vigenza della legge n. 685/75 - Riferimento alle pene previste da detta legge e non a quelle più gravi di cui alla normativa successiva - Applicazione in tema di termini di fase della custodia cautelare.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201288-01

Stupefacenti - In genere

In tema di illeciti penali concernenti gli stupefacenti, ai fini della determinazione, ex art. 278 cod. proc. pen., della pena stabilita dalla legge per il reato contestato, quando questo sia stato commesso sotto la vigenza della legge 22 dicembre 1975 n. 685, occorre far riferimento al meno grave trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, atteso che mai, in sede di giudizio di merito, potrebbe essere applicato il trattamento più severo previsto dalla sopravvenuta legge 26 giugno 1990 n. 162 (poi trasfusa nel T.U. emanato con il d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), ostandovi il disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen.. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato ritenuto che, dovendosi verificare l'intervenuta scadenza o meno del termine di fase della custodia cautelare, dovesse farsi riferimento, attesa l'epoca del commesso reato, alla pena edittale prevista dall'art. 71 della legge n. 685/75 e non a quella più elevata prevista dal corrispondente art. 73 del d.P.R. n. 309/90).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)