diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 3522 del 18/12/1997 Cc. (dep. 25/02/1998) Rv. 210582 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase - Computo - Intervenuta modifica legislativa - Ultrattività della legge più favorevole ogni volta che la modifica legislativa riguardi una norma di natura sostanziale presupposta dalla misura cautelare - Fattispecie - Contestazione della violazione dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - Fatto commesso sotto il vigore dell'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 che, ai fini della durata massima della custodia cautelare, prevede un termine più breve.
Stato
decisa il 1997-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210582-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare, il principio della ultrattività della legge più favorevole trova applicazione ogni volta che la modifica legislativa riguardi una norma di natura sostanziale presupposta dalla misura cautelare. (Fattispecie di revoca della custodia cautelare in quanto pur essendo stata contestata all'indagato la violazione dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dalla data di commissione del reato emergeva che la norma applicabile era quella prevista dall'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 che, ai fini della durata massima della custodia cautelare, prevede una pena massima inferiore e, di conseguenza, un termina massimo di custodia cautelare più breve e già scaduto)

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)