Sez. 1, Sentenza n. 2402 del 02/03/1995 (Rv. 490862 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Opposizione - Fallimento dell'opponente - Ipoteca iscritta sulla base di detto decreto - Opponibilità al fallimento - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE
In caso di opposizione ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e di interruzione del giudizio a causa del sopravvenuto fallimento del debitore (ingiunto opponente), con conseguente inopponibilità al fallimento di detto decreto, si determina, altresì, inopponibilità al fallimento dell'ipoteca eventualmente iscritta sulla base del decreto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)