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Sez. U, Sentenza n. 7632 del 12/07/1993 (Rv. 483103 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Credito per stipendi ed accessori già accertato dal giudice amministrativo - Diritto all'esecuzione forzata davanti al giudice ordinario ed al concorrente giudizio di ottemperanza - Questione dell'esistenza del titolo o della carenza di liquidità o esigibilità del credito - Proponibilità con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. come questione di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483103-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

Il pubblico dipendente che abbia già ottenuto il riconoscimento del proprio credito per stipendi ed accessori, quali gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego, può, in concorrenza col giudizio di ottemperanza per l'emanazione del titolo di spesa, procedere, per la realizzazione coattiva del credito fatto valere, ad esecuzione forzata, destinata a svolgersi davanti al giudice ordinario, senza che la questione - proponibile con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - dell'esistenza o meno del titolo esecutivo ovvero della carenza dei requisiti di liquidità o esigibilità del credito si ponga come questione di giurisdizione denunciabile col rimedio del regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., essendo la giurisdizione stessa attribuita sempre al giudice ordinario nell'esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque sia l'origine di tali crediti, salve soltanto le eccezioni espressamente previste dalla legge, come nel caso delle imposte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)