Sez. U, Sentenza n. 2131 del 10/03/1997 (Rv. 502917 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO BASE - TIPOLOGIA | Atto di classamento dell'unità immobiliare - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Determinazione in via incidentale della categoria catastale - Legittimità - Mancato ricorso alla commissione tributaria avverso il classamento - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL COSTO BASE - TIPOLOGIA
Nella controversia fra il locatore ed il conduttore per la determinazione dell'equo canone, ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il giudice ordinario può disapplicare, ove lo ritenga non conforme alla legge, l'atto di classamento dell'unità immobiliare operato dalle autorità amministrative e determinare in via incidentale e al limitato fine del computo del canone locativo, nella specifica controversia sottoposta al suo esame, la categoria catastale da attribuire a quelle unità. La disapplicazione dell'atto di classamento illegittimo non trova ostacolo nel mancato ricorso, ove configurabile, alla commissione tributaria avverso il classamento stesso.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 16 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)