Sez. 1, Sentenza n. 6621 del 18/03/2010 (Rv. 612206 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Giudizio di opposizione allo stato passivo - Regime giuridico successivo al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 - Documenti nuovi - Produzione - Autorizzazione del tribunale - Condizioni - Indispensabilità e impossibilità della tempestiva produzione - Fondamento - Mancato esercizio - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo - che, nella disciplina introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha natura impugnatoria ed è fondato sul principio dispositivo, nonché sulle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova - il potere del tribunale di autorizzare la produzione di ulteriori documenti, diversi da quelli prodotti con il ricorso in opposizione, secondo quanto previsto dall'art. 99, ottavo comma, della legge fall., nel testo stabilito dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 6, quarto comma, del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, è funzionale alla loro eventuale indispensabilità per la decisione, e può trovare giustificazione solo nella precedente provata impossibilità di produrli, non potendo essere invocato dalla parte per supplire alla decadenza derivante dal proprio precedente comportamento omissivo. Ne consegue che, di regola, è insindacabile, in sede di legittimità, il mancato esercizio da parte del tribunale del potere officioso di autorizzare la produzione di nuovi documenti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 6 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)