Sez. 1, Sentenza n. 19697 del 11/09/2009 (Rv. 610044 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Fallimento dichiarato tra il 16 luglio 2006 ed il 1° gennaio 2008 - Disciplina c.d. intermedia ex d.lgs. n. 5 del 2006 - Prova del credito - Produzione di documenti - Termine di decadenza ex art. 93, settimo comma, della legge fall. - Riferibilità alla sola fase di verificazione - Applicabilità nel giudizio di opposizione - Esclusione - Fondamento - Produzione di documenti con il ricorso introduttivo - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di fallimento, qualora sia applicabile la disciplina c.d. intermedia prevista dal d.lgs. n. 5 del 2006 per le procedure apertesi nel periodo compreso tra il 16 luglio 2006 ed il 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore delle ulteriori modifiche apportate al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dal d.lgs. n. 169 del 2007), il termine di decadenza previsto dall'art. 93, settimo comma, della legge fall. per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo si riferisce esclusivamente al procedimento di verificazione dei crediti, caratterizzato da sommarietà della cognizione, speditezza dell'istruttoria e non obbligatorietà dell'assistenza tecnica del creditore, mentre nel successivo giudizio di opposizione, avente natura di giudizio a cognizione piena, il creditore può indicare nel ricorso introduttivo i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti, verificandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa del creditore, che sarebbe tenuto a produrre i documenti entro lo stesso termine fissato per il deposito dello stato passivo da parte del curatore, e non essendo applicabile la disciplina di cui all'art. 345 cod. proc. civ., in quanto l'opposizione non è qualificabile come appello. (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)