Sez. 6, Sentenza n. 10957 del 30/06/1994 Ud. (dep. 03/11/1994) Rv. 200184 - 01
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Falso giuramento della parte (spergiuro) - In genere | Risarcimento del danno in caso di condanna penale per falso giuramento - Imputato prosciolto in primo grado e condannato in secondo grado, a seguito di impugnazione della parte civile, al risarcimento dei danni - Legittimità della pronuncia ai sensi dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ. - Sussistenza - "Ratio".
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Falso giuramento della parte (spergiuro) - In genere
In tema di falso giuramento, poiché l'iniziale impianto del codice di rito del 1930 in ordine ai rapporti tra azione civile ed azione penale ha subito, nel tempo notevoli revisioni - in conseguenza sia dei reiterati interventi della Corte Costituzionale sia dei nuovi precetti del codice di procedura penale del 1988 (artt. 573, 578) e delle relative norme transitorie (art. 245, n. 2, lettera n) - così da realizzare un sostanziale ampliamento della legittimazione, dell'interesse e dei poteri della parte civile, l'art. 2738 c.c. va oggi interpretato nel senso che "la condanna penale per falso giuramento", che costituisce presupposto per il risarcimento dei danni è non soltanto quella che il giudice penale pronuncia sull'azione penale, ma anche quella che lo stesso giudice penale, in sede di impugnazione dopo l'assoluzione penale, pronuncia sull'azione civile. Il tutto, purché, ovviamente, il giudice penale si pronunci sulla responsabilità aquiliana e non su un diverso tipo di responsabilità civile. (V. Corte Costituzionale, sentenze n. 1 del 1970, n. 29 del 1972).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 573, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 245 n. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 245 n. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 com. 2 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)